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Assicurazione Race Car Cover [Copertura assicurativa auto racing]

Termini e condizioni

[ 3.11.2003 ]

I. Oggetto

La presente polizza assicurativa copre i danni (danneggiamento o distruzione), relativi al mezzo da competizione assicurato, derivanti da incidenti o i danni diretti causati dal fuoco in seguito ad incidente verificatisi nel periodo convenuto di copertura assicurativa in un percorso recintato da corsa o da rally durante le prove ufficiali o in corso di competizione sportiva (prove libere, qualificazione, warm-up, corse, giri d'onore).

Per incidente è da intendersi un evento che, direttamente dall'esterno, agisce improvvisamente con forza meccanica (ad esempio scontro con altri veicoli, deviazione dal percorso, ribaltamento, urto) ed ha come conseguenza diretta un danneggiamento sostanziale o la distruzione del mezzo assicurato.



II. Ambito della copertura assicurativa

La compagnia d'assicurazione s'impegna a rimborsare il contraente dell'assicurazione per qualsiasi danno assicurato derivante da incidente al mezzo assicurato verificatosi durante il periodo convenuto di copertura assicurativa nel luogo convenuto di copertura assicurativa (percorso da corsa o rally), in conformità ai presenti termini, condizioni ed esclusioni.

Per ogni sinistro valgono i capitali assicurati e le franchigie dichiarate nella polizza d'assicurazione / certificato di assicurazione.

Qualora l'assicurato o il contraente dell'assicurazione, sulla base di un altro contratto assicurativo, abbia diritto al risarcimento per lo stesso danno, il diritto al risarcimento derivante dal presente contratto si limita al rimborso non ottenibile in altro modo meno la franchigia di volta in volta convenuta.

Qualora il capitale assicurato convenuto sia superiore del 50% al valore di ripristino del mezzo assicurato, la compagnia d'assicurazione effettuerà l'indennizzo a primo rischio rinunciando all'art. 75 della Legge tedesca sui contratti assicurativi (VVG).

Salvo se diversamente stabilito nelle seguenti disposizioni nonché nell'elenco delle parti allegato, la compagnia d'assicurazione risarcisce un danno fino all'importo del valore di rimpiazzo del mezzo o delle sue parti il giorno in cui tale danno si verifica. Il valore di rimpiazzo è il prezzo di acquisto che il contraente dell'assicurazione deve spendere per acquistare un mezzo usato di pari valore o parti di pari valore.

Il limite di indennizzo è in tutti i casi il capitale assicurato convenuto. Le parti residue e vetuste rimangono al contraente dell'assicurazione e verranno computate nell'indennizzo come valore di alienazione (valore residuo).

In caso di danneggiamento del mezzo, la compagnia d'assicurazione rimborsa le spese necessarie per il ripristino fino all'importo convenuto del capitale assicurato; lo stesso vale in caso di distruzione o danneggiamento di parti assicurate del mezzo. Dai costi delle parti di ricambio e della verniciatura verrà effettuata una detrazione proporzionata all'età ed al deperimento (nuovo per il vecchio).

La compagnia d'assicurazione non rimborsa le spese sostenute per apportare modifiche, migliorie o riparazioni dovute ad usura, deprezzamento, aspetto estetico o capacità di prestazione, spese di trasporto e di immatricolazione, mancato godimento o spese per mezzo sostitutivo e carburante.

La compagnia d'assicurazione rimborsa il costo o della manodopera effettivo o stimato soltanto fino al 70%.

Le spese di perizia vengono sostenute soltanto per i periti incaricati dalla compagnia d'assicurazione.

La prestazione complessiva della compagnia d'assicurazione per tutti i sinistri verificatisi in una stagione di gare è limitata a due volte il capitale assicurato dichiarato nella polizza assicurativa / certificato d'assicurazione.



III. Esclusioni

Salvo se diversamente ed espressamente disposto nel certificato di assicurazione o nelle aggiunte dello stesso, la copertura assicurativa non include:

  1. tutti i diritti di terzi vantati nei confronti del contraente dell'assicurazione e derivanti dal sinistro.
  2. Danni patrimoniali a carico del contraente dell'assicurazione derivanti dall'incidente (ad esempio mancati premi in denaro, deprezzamento, ecc.).
  3. Spese di recupero per il mezzo incidentato, nonché tutte le spese per l'invio dello stesso dal percorso di gara fino ad un altro luogo, incluse le spese di sosta e di deposito.
  4. Spese di rottamazione e di smaltimento per un mezzo distrutto o per le parti di un mezzo danneggiato.
  5. Costi di spedizione e di trasporto per la sostituzione del mezzo assicurato o di parti dello stesso (mediante qualsivoglia mezzo, inclusi invio postale o mediante corriere ecc.), ovvero perdite d'usufrutto.
  6. Distruzione o danni causati da un difetto nella qualità del mezzo o da un guasto nelle sue funzioni.
  7. Distruzione o danni causati da incendio del motore o del mezzo che non siano conseguenza diretta di incidenti.
  8. Distruzione o danni verificatisi durante o a causa di lavori eseguiti sul mezzo, nonché danni alla verniciatura e alla lucidatura, graffi e scalfitture.
  9. Danni causati da usura, screpolature, effetti del tempo e progressivo deterioramento del mezzo.
  10. Danni al motore e/o alla scatola cambio dovuti ad eccesso di giri del motore o ad errata manovra di cambio marcia, nonché danni a pneumatici e cerchioni.
  11. Distruzione e danni provocati da:
    • radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive prodotte da un qualsiasi combustibile nucleare o dovute a perdite connesse all'impiego di combustibili nucleari.
    • Radioattività, tossicità, possibilità di scatenare esplosioni o qualsiasi altra reazione dovuta all'interazione di combustibili nucleari.
    • Stato di guerra, guerra civile, attentati terroristici, disordini interni, impiego di armi chimiche o biologiche. I danni causati da selvaggina e/o da animali non sono coperti.
  12. Distruzione e danni causati direttamente dalla pressione di aerei o altri aeromobili che volano alla velocità del suono, nonché dalla caduta di velivoli dotati e non dotati di equipaggio.
  13. Costi di manodopera per lo smontaggio e la sostituzione di parti meccaniche soggette a usura e costi di manutenzione regolare.
  14. Costi di verniciatura per applicazione di colore che non sia il colore base del mezzo, per applicazioni decorative o per applicazione di adesivi.
  15. La perdita del mezzo per trafugazione, in particolare furto, uso illecito da parte di estranei, rapina e appropriazione indebita.
    Lo stesso vale per la perdita, la distruzione o il danneggiamento del mezzo mediante un reato commesso da terzi o il tentativo di commettere tale reato.
  16. Distruzione o danni causati da terzi, dovuti all'arresto del mezzo, nella misura in cui il contraente dell'assicurazione / pilota non abbia provveduto a rimuovere immediatamente l'automezzo dal percorso di gara.



IV. Termini e condizioni

  1. La copertura derivante dal presente contratto di assicurazione, nonché il conseguente obbligo al risarcimento da parte della compagnia d'assicurazione in caso di sinistro, acquisteranno validità dal momento in cui il contraente dell'assicurazione avrà interamente versato il premio calcolato dalla compagnia d'assicurazione o dal broker prima della data concordata di decorrenza dell'assicurazione e dopo che la compagnia d'assicurazione/il broker avrà rilasciato l'impegno di copertura.
    Sia la compagnia d'assicurazione che il broker sono autorizzati a ricevere il premio assicurativo. Il pagamento si intende corrisposto se effettuato in contanti dietro quietanza o ad avvenuto accredito in caso di versamento sul conto del beneficiario. I pagamenti con assegni si intendono effettuati soltanto ad avvenuto accredito dell'importo nominale dell'assegno.
  2. Mediante dichiarazione scritta al contraente dell'assicurazione ed al broker di quest'ultimo, la compagnia d'assicurazione / le compagnie d'assicurazione può / possono revocare l'impegno di copertura senza indicazione dei motivi nel rispetto di un termine di preavviso di sette giorni solari dall'inizio della copertura assicurativa. Ai fini del rispetto del termine di preavviso, fa fede la ricezione di tale dichiarazione da parte dei destinatari.
  3. In caso di mancanza dell'interesse assicurato del contraente dell'assicurazione, si applica la norma di legge dell'Art. 80 della Legge tedesca sui contratti assicurativi (VVG).
  4. La compagnia d'assicurazione è autorizzata a far stabilire l'importo dei danni a proprie spese da un perito giurato e di nomina pubblica da essa stessa stabilito.
  5. La liquidazione di un sinistro soggetto a risarcimento viene effettuata nei limiti delle valutazioni del perito entro 21 giorni dalla ricezione da parte della compagnia d'assicurazione del rapporto peritale ed alla presentazione da parte del contraente dell'assicurazione della fattura comprovante l'avvenuta riparazione. I soggetti non titolari di partita IVA dovranno presentare la fattura originale di riparazione per provvedere al pagamento dell'IVA.
  6. I danni totali saranno anch'essi liquidati in base alla perizia entro 21 giorni dalla presentazione della stessa.
  7. Nel caso in cui, a seguito di un incidente coperto dall'assicurazione, il mezzo assicurato fosse sequestrato o requisito dalla polizia, la compagnia d'assicurazione risarcirà il contraente dell'assicurazione in base alla perizia entro 21 giorni dalla presentazione della stessa, con riserva espressa di domanda di rimborso nel caso il cui il sinistro si rivelasse conseguenza di una azione illecita / illegale del contraente dell'assicurazione / pilota.
  8. Le presenti condizioni e l'elenco delle parti qui allegato costituiscono parte integrante del contratto d'assicurazione. Per eventuali altre questioni non trattate nel presente documento, verrà applicata la Legge tedesca sui contratti assicurativi (VVG).
  9. La ditta Jodexnis Versicherungsmakler GmbH è autorizzata a ricevere notifiche, atti dichiaratori e pagamenti del contraente dell'assicurazione ed ha l'obbligo di inoltrarli immediatamente alla compagnia d'assicurazione. La ricezione presso la ditta di intermediazione è giuridicamente equivalente all'arrivo presso la compagnia d'assicurazione. Lo stesso vale per notifiche, atti dichiaratori e pagamenti della compagnia d'assicurazione nei confronti del contraente dell'assicurazione.



V. Obblighi del contraente dell'assicurazione al verificarsi di un caso di assicurazione

  1. In caso di sinistro, il contraente dell'assicurazione deve far pervenire al proprio broker via fax o in altra forma scritta, entro 48 ore dal verificarsi dell'incidente, una denuncia di sinistro. A tal fine il contraente dell'assicurazione dovrà utilizzare il modulo di denuncia sinistri ricevuto unitamente all'impegno di copertura, debitamente e correttamente compilato secondo coscienza. Dovrà inoltre essere allegata / presentata una conferma ufficiale dell'organizzatore in merito alla comunicazione di avvenuto incidente del contraente dell'assicurazione.
  2. In seguito ad un incidente per il quale la compagnia d'assicurazione è tenuta a risarcire il contraente dell'assicurazione, il contraente dell'assicurazione ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del possibile, alla prevenzione ed alla riduzione del danno ed a tal fine ad attenersi alle istruzioni della compagnia d'assicurazione.
  3. Qualora, per l'avvio o il proseguimento della competizione sportiva fosse necessaria una riparazione del mezzo danneggiato, il contraente dell'assicurazione dovrà chiedere istruzioni in merito alla compagnia d'assicurazione nella misura in cui le condizioni lo permettano.
    Qualora la compagnia d'assicurazione non impartisca alcuna istruzione, ovvero non venga effettuata un'ispezione del mezzo danneggiato da parte di un perito incaricato dalla compagnia d'assicurazione, il contraente dell'assicurazione dovrà adottare i seguenti provvedimenti:
    • Prima della riparazione dovranno essere prodotte o commissionate fotografie dettagliate che riproducano la natura e l'entità dei danneggiamenti.
    • Le parti danneggiate dovranno essere conservate con cura e lasciate a disposizione del perito incaricato della perizia da parte di compagnia d'assicurazione.
    • Il contraente dell'assicurazione dovrà lasciare il mezzo a disposizione per un'ispezione da parte del perito incaricato dalla compagnia d'assicurazione e, in caso di necessità, prestare aiuto allo stesso nella rilevazione dei danni.
  4. Qualora il contraente dell'assicurazione non adempia ad uno degli obblighi sopraesposti, ai sensi delle disposizioni della Legge tedesca sui contratti assicurativi (VVG) la compagnia d'assicurazione è esonerata dall'obbligo di risarcimento.



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