|
Ambito della copertura assicurativa
La compagnia d'assicurazione s'impegna a rimborsare l'assicurato per qualsiasi danno al mezzo assicurato verificatosi durante il periodo convenuto di copertura assicurativa, in conformità ai presenti termini, condizioni ed esclusioni.
Il limite del risarcimento per sinistri non potrà superare il doppio della somma assicurata indicata in polizza per ciascun mezzo assicurato e per ciascun periodo assicurativo annuo.
Nel caso in cui, a seguito d'incidente, il mezzo assicurato fosse fuori uso, sequestrato, o requisito dalla polizia, la compagnia d'assicurazione, su presentazione e verifica di previsione dei costi o di valutazione previsionale di
un perito, verserà all'assicurato l'importo del valore del mezzo, così come dichiarato nella polizza, meno eventuali franchigie concordate, sotto espressa condizione che la perdita non sia dovuta ad atto illecito.
Nel caso in cui la compagnia d'assicurazione avesse risarcito una perdita dovuta ad atto illecito, i diritti inerenti al mezzo passeranno alla compagnia d'assicurazione.
|